Un accordo in alternativa al giudizio
LA MEDIAZIONE
La mediazione civile e commerciale è l’attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (conciliazione) su diritti disponibili, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
L’ obiettivo principale di questo istituto (che è stato introdotto in Italia con il D.L. 28 del 4 marzo 2010) è la riduzione dell’ingresso di nuove cause nel sistema giustizia, offrendo al cittadino uno strumento complementare semplice e veloce per risolvere le controversie in tempi molto brevi (dai tre a i sei mesi) e con costi contenuti.
La mediazione è sempre percorribile , ma per alcune materie (come le successioni ereditarie, in materia condominiale, i diritti reali, le locazioni, e altre che sono state introdotte con la riforma del 2022, art. 5 de D.L. 28/2010) è obbligatoria, ossia non è possibile agire in giudizio se prima non si è svolto il tentativo di accordarsi in mediazione (si parla di condizione di procedibilità della domanda).
Ma come si avvia questa procedura?
Il procedimento di mediazione (sia obbligatoria che facoltativa, che si deve concludere entro massimo sei mesi dal deposito della domanda) si articola in più fasi:
- deposito della domanda di mediazione (semplice o congiunta) presso un organismo di mediazione presente sul territorio, iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia;
- designazione del mediatore da parte dell’organismo di mediazione e fissazione del primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti;
- comunicazione alle parti con la data e il luogo dell’incontro e il nome del mediatore designato;
- durante l’incontro (e gli eventuali successivi incontri) il mediatore si adopera affinché le parti (assistite dai propri avvocati con il ruolo di consulenti) raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia;
- l’accordo può essere raggiunto spontaneamente dalle parti o su proposta del mediatore (se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari).
- il procedimento può concludersi:
a. negativamente:
– al primo incontro per mancata adesione della parte chiamata o per mancato accordo di tutte le parti a dare seguito alla procedura e in entrambi i casi, per le mediazioni obbligatorie, il verbale negativo varrà per dare prova di avere assolto la condizione di procedibilità del giudizio da instaurare;
– all’esito della procedura qualora le parti non raggiungano un accordo;
b. positivamente: al primo incontro o nei successivi mediante il raggiungimento dell’accordo. In questo caso il Mediatore redige processo verbale, al quale è allegato il testo dell’accordo che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, ha valore di titolo esecutivo.
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La negoziazione assistita, invece, si differenzia dalla mediazione perché non vi è l’intervento di un terzo imparziale che aiuti le parti a trovare un accordo, ma è una procedura che è governata dalle parti per tramite dei propri avvocati.
Questa procedura è stata introdotta nel nostro ordinamento con il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 ed è disciplinata dagli articoli da 2 a 11.
Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
Come si avvia questa procedura?
Innanzitutto, è necessaria l’assistenza di un’avvocato sia per chi avvia la proposta sia per chi vi vuol partecipare. Anche in questo caso possiamo individuare diverse fasi:
- Avvio: invito e adesione alla negoziazione assistita;
- Stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
- Accordo di negoziazione assistita.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo (cioè ha lo stesso valore di una sentenza) e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti. Dal 2023, la negoziazione assistita da avvocati può essere utilizzata anche per le controversie di lavoro (art.2-ter DL 132/2014).
Infine, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso, ovvero al Consiglio Nazionale Forense in via telematica.